Italian Abstract: La crescente importanza attribuita al tema del cambiamento climatico e del riscaldamento globale ha fatto sì che l’attenzione dell’intero pianeta si concentrasse sul controverso tema dell’energia, prima circoscritto ad un ruolo di secondo piano. Gli organismi e i gruppi di interesse internazionali, che si occupano degli attuali fenomeni climatici, hanno individuato un ventaglio piuttosto ampio di strategie e misure finalizzate a contenerne e mitigarne gli effetti negativi; molte di queste sono state costruite attorno al settore energetico, sia nel senso di ridurre lo sfruttamento di fonti ad alto contenuto inquinante, sia in termini di un loro più efficiente utilizzo. Il settore energetico può dirsi tripartito in energia da fonti rinnovabili, da combustibili fossili ed energia nucleare. Il primo tipo si trova al centro di tutti i principali accordi internazionali in materia di ambiente e di cambiamento climatico: il crescente sfruttamento di tali fonti è infatti gradualmente divenuto un’esigenza sempre più pressante e la liberalizzazione del commercio internazionale — facilitando ed accelerando gli scambi di beni, servizi e tecnologie appartenenti a tale settore — si è imposta sempre più quale via preferenziale e privilegiata nella lotta ai fenomeni climatici globali. All’estremità opposta, si collocano i combustibili fossili; primo fra tutti, per utilizzo, rilievo economico e diffusione, il petrolio. Il mercato mondiale del petrolio è sostanzialmente controllato da pochi Paesi, riuniti nell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e meglio conosciuta come OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), che stabiliscono prezzi e quote a loro piacimento. Emerge con chiarezza, dal quadro appena tracciato, la fondamentale importanza delle regole che governano gli scambi internazionali di beni e servizi, dal momento che, a tali regole, devono necessariamente uniformarsi sia i tentativi di liberalizzazione del settore delle energie rinnovabili, sia le pratiche poste in essere dall’OPEC. Come illustrato al paragrafo 2, negli accordi siglati in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) non figurano norme dedicate precipuamente all’energia. Da qui l’importanza che riveste l’interpretazione giuridica, materia di cui si tratterà nei paragrafi successivi dell’articolo. Il paragrafo 3 esplora la possibilità di interpretare gli accordi dell’OMC in senso favorevole ad un crescente sviluppo, scambio, ed utilizzo di fonti di energia rinnovabile, proprio per le ragioni di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico a cui si è accennato. Come vedremo, si tratta di una possibilità piuttosto remota, in quanto le regole dell’OMC che potrebbero giustificare tali misure sono oggetto di interpretazione letterale e di rigida applicazione da parte degli organi decisionali dell’Organizzazione. Dopo aver presentato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, abbiamo avanzato alcune proposte e tratto le necessarie conclusioni, in vista di una possibile evoluzione interpretativa delle norme stesse, tale da semplificare e facilitare gli scambi internazionali di beni e servizi derivanti da fonti rinnovabili. Il paragrafo 4 sposta invece l’attenzione sul combustibile fossile per eccellenza — il petrolio — denunciando la necessità di smantellare il monopolio ed il controllo sui prezzi esercitato dall’OPEC, al fine di garantire stabilità e trasparenza al mercato ed eque condizioni concorrenziali per tutte le fonti energetiche. Oltre infatti a considerazioni di carattere generale sul funzionamento del mercato e della concorrenza, assumono rilievo i principi cardine dell’OMC, alcuni dei quali rischiano di essere violati dalle misure protezionistiche adottate dall’OPEC. Trattandosi in particolare di quote, abbiamo ritenuto opportuno fare riferimento proprio alla casistica OMC su questo tema quale termine di paragone